{"id":704,"date":"2026-09-29T10:26:25","date_gmt":"2026-09-29T08:26:25","guid":{"rendered":"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/?p=704"},"modified":"2026-09-29T10:26:29","modified_gmt":"2026-09-29T08:26:29","slug":"concorsi-pnrr-chi-vince-piu-classi-di-concorso-non-viene-piu-cancellato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/mondo-scuola\/concorsi-pnrr-chi-vince-piu-classi-di-concorso-non-viene-piu-cancellato\/","title":{"rendered":"Concorsi PNRR: chi vince pi\u00f9 classi di concorso non viene pi\u00f9 cancellato"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una modifica normativa introdotta a settembre 2026 cambia le prospettive per i docenti che hanno partecipato e vinto pi\u00f9 concorsi per classi di concorso diverse, in particolare nell&#8217;ambito delle procedure PNRR. Fino a ieri, la conferma in ruolo su una classe di concorso comportava la cancellazione automatica dalle graduatorie di merito delle altre classi eventualmente vinte. Da oggi questa regola non vale pi\u00f9 per i concorsi ordinari.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qual era la regola precedente?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 stabiliva che, in caso di superamento del test finale e di valutazione positiva dell&#8217;anno di formazione e prova, il docente venisse cancellato da tutte le graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto in cui risultava iscritto, contestualmente alla conferma in ruolo presso l&#8217;istituzione scolastica dove aveva svolto il periodo di prova.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per chi aveva vinto pi\u00f9 concorsi su classi di concorso diverse \u2014 una situazione tutt&#8217;altro che rara nell&#8217;ambito delle procedure PNRR, dove pi\u00f9 bandi si sono susseguiti in tempi ravvicinati \u2014 questo significava perdere automaticamente la propria posizione nella graduatoria della classe di concorso non ancora utilizzata per l&#8217;immissione in ruolo, anche se acquisita legittimamente vincendo una regolare procedura concorsuale.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa cambia con la nuova norma?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La modifica, introdotta dall&#8217;articolo 144 di un decreto attualmente in fase di conversione in legge e recepita dal Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito con la nota n. 23189 del 9 settembre 2026, inserisce un&#8217;eccezione fondamentale: <strong>la cancellazione non si applica pi\u00f9 alle graduatorie dei concorsi ordinari<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In pratica, un docente che vince due concorsi PNRR per due classi di concorso diverse e viene confermato in ruolo su una delle due, al termine dell&#8217;anno di formazione e prova, <strong>non perde pi\u00f9 il posto<\/strong> nella graduatoria di merito dell&#8217;altra classe di concorso. Resta iscritto e potr\u00e0 essere chiamato in futuro, tramite lo scorrimento della graduatoria, anche dopo aver gi\u00e0 preso servizio sulla prima classe di concorso.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Per quali graduatorie resta valida la cancellazione automatica?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La nuova eccezione riguarda specificamente le graduatorie dei concorsi ordinari, categoria in cui rientrano anche le procedure PNRR. La cancellazione automatica alla conferma in ruolo <strong>resta invece pienamente in vigore<\/strong> per:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>le Graduatorie a Esaurimento (GaE);<\/li>\n\n\n\n<li>le graduatorie di istituto;<\/li>\n\n\n\n<li>le procedure concorsuali straordinarie.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Perch\u00e9 questa modifica interessa in particolare chi ha partecipato ai concorsi PNRR?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha portato al bando di pi\u00f9 procedure concorsuali in tempi ravvicinati (il primo concorso PNRR, il secondo e il concorso PNRR3), spesso con codici distinti per classi di concorso affini o accorpate, come nel caso dei codici AM48 e AS48, oppure AM01 e AS01. Non \u00e8 infrequente che uno stesso candidato, abilitato su pi\u00f9 discipline, abbia partecipato e vinto contemporaneamente pi\u00f9 di una di queste procedure. Per questa platea specifica di docenti, la modifica normativa rappresenta una tutela concreta: la scelta di quale posto accettare per primo non comporta pi\u00f9 la rinuncia automatica e definitiva all&#8217;altra posizione acquisita.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa significa per lo scorrimento delle graduatorie?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una conseguenza indiretta, segnalata dagli stessi commentatori della norma, riguarda i tempi di scorrimento delle graduatorie. Se in precedenza un doppio vincitore, una volta confermato in ruolo, liberava automaticamente entrambe le posizioni occupate nelle due graduatorie, ora ne libera solo una: quella su cui ha effettivamente preso servizio. L&#8217;altra resta occupata dalla sua posizione fino a quando non decider\u00e0, eventualmente, di accettare anche quella nomina. Questo pu\u00f2 tradursi, in alcune classi di concorso con molti doppi vincitori, in uno scorrimento pi\u00f9 lento per gli idonei collocati nelle posizioni successive.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa deve sapere chi si trova in questa situazione<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chi ha vinto pi\u00f9 concorsi ordinari o PNRR per classi di concorso diverse, ed \u00e8 in attesa di completare l&#8217;anno di formazione e prova su una di esse, non deve pi\u00f9 preoccuparsi di perdere automaticamente la posizione nell&#8217;altra graduatoria una volta confermato in ruolo. Resta comunque necessario monitorare le comunicazioni del proprio Ufficio Scolastico e le eventuali istruzioni operative specifiche, dato che la norma di riferimento \u00e8 ancora in fase di conversione in legge.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per un quadro pi\u00f9 ampio sulle procedure del concorso PNRR3 e sulle relative graduatorie, avevamo gi\u00e0 approfondito l&#8217;argomento in <a href=\"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/mondo-scuola\/concorso-docenti-pnrr3-iniziano-le-graduatorie-al-via-anche-le-convocazioni-per-le-assunzioni-2026-27\/\">Concorso Docenti PNRR3: iniziano le graduatorie, al via anche le convocazioni per le assunzioni 2026\/27<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Domande frequenti<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Chi vince due concorsi PNRR per classi di concorso diverse perde la seconda graduatoria dopo la conferma in ruolo?<\/strong> No, con la nuova norma non \u00e8 pi\u00f9 cos\u00ec: la cancellazione automatica non si applica pi\u00f9 alle graduatorie dei concorsi ordinari, PNRR incluso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Questa novit\u00e0 vale anche per le GaE?<\/strong> No, la cancellazione automatica alla conferma in ruolo resta valida per le Graduatorie a Esaurimento, le graduatorie di istituto e le procedure concorsuali straordinarie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Da quando \u00e8 in vigore questa modifica?<\/strong> \u00c8 stata recepita dal Ministero con la nota n. 23189 del 9 settembre 2026, sulla base di una norma di rango primario attualmente in corso di conversione in legge.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Chi ha gi\u00e0 subito la cancellazione prima di questa modifica pu\u00f2 essere reintegrato?<\/strong> Non \u00e8 un aspetto chiarito dalle fonti finora disponibili: \u00e8 opportuno rivolgersi al proprio Ufficio Scolastico per una valutazione della situazione specifica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusione<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fine della cancellazione automatica dalle graduatorie dei concorsi ordinari rappresenta una tutela concreta per chi ha costruito, con il merito, pi\u00f9 di una posizione utile all&#8217;ingresso in ruolo. Resta da vedere, nei prossimi mesi, come questa modifica influenzer\u00e0 in pratica i tempi di scorrimento delle graduatorie nelle classi di concorso con il maggior numero di doppi vincitori.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fonti ufficiali<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nota del Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito n. 23189 del 9 settembre 2026<\/li>\n\n\n\n<li>D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, art. 13, comma 5, come modificato dall&#8217;art. 144 del decreto attualmente in fase di conversione in legge<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una modifica normativa introdotta a settembre 2026 cambia le prospettive per i docenti che hanno partecipato e vinto pi\u00f9 concorsi per classi di concorso diverse, in particolare nell&#8217;ambito delle procedure PNRR. Fino a ieri, la conferma in ruolo su una classe di concorso comportava la cancellazione automatica dalle graduatorie di merito delle altre classi eventualmente vinte. Da oggi questa regola non vale pi\u00f9 per i concorsi ordinari. Qual era la regola precedente? L&#8217;articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 stabiliva che, in caso di superamento del test finale e di valutazione positiva dell&#8217;anno di formazione e prova, il docente venisse cancellato da tutte le graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto in cui risultava iscritto, contestualmente alla conferma in ruolo presso l&#8217;istituzione scolastica dove aveva svolto il periodo di prova. Per chi aveva vinto pi\u00f9 concorsi su classi di concorso diverse \u2014 una situazione tutt&#8217;altro che rara nell&#8217;ambito delle procedure PNRR, dove pi\u00f9 bandi si sono susseguiti in tempi ravvicinati \u2014 questo significava perdere automaticamente la propria posizione nella graduatoria della classe di concorso non ancora utilizzata per l&#8217;immissione in ruolo, anche se acquisita legittimamente vincendo una regolare procedura concorsuale. Cosa cambia con la nuova norma? La modifica, introdotta dall&#8217;articolo 144 di un decreto attualmente in fase di conversione in legge e recepita dal Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito con la nota n. 23189 del 9 settembre 2026, inserisce un&#8217;eccezione fondamentale: la cancellazione non si applica pi\u00f9 alle graduatorie dei concorsi ordinari. In pratica, un docente che vince due concorsi PNRR per due classi di concorso diverse e viene confermato in ruolo su una delle due, al termine dell&#8217;anno di formazione e prova, non perde pi\u00f9 il posto nella graduatoria di merito dell&#8217;altra classe di concorso. Resta iscritto e potr\u00e0 essere chiamato in futuro, tramite lo scorrimento della graduatoria, anche dopo aver gi\u00e0 preso servizio sulla prima classe di concorso. Per quali graduatorie resta valida la cancellazione automatica? La nuova eccezione riguarda specificamente le graduatorie dei concorsi ordinari, categoria in cui rientrano anche le procedure PNRR. La cancellazione automatica alla conferma in ruolo resta invece pienamente in vigore per: Perch\u00e9 questa modifica interessa in particolare chi ha partecipato ai concorsi PNRR? Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha portato al bando di pi\u00f9 procedure concorsuali in tempi ravvicinati (il primo concorso PNRR, il secondo e il concorso PNRR3), spesso con codici distinti per classi di concorso affini o accorpate, come nel caso dei codici AM48 e AS48, oppure AM01 e AS01. Non \u00e8 infrequente che uno stesso candidato, abilitato su pi\u00f9 discipline, abbia partecipato e vinto contemporaneamente pi\u00f9 di una di queste procedure. Per questa platea specifica di docenti, la modifica normativa rappresenta una tutela concreta: la scelta di quale posto accettare per primo non comporta pi\u00f9 la rinuncia automatica e definitiva all&#8217;altra posizione acquisita. Cosa significa per lo scorrimento delle graduatorie? Una conseguenza indiretta, segnalata dagli stessi commentatori della norma, riguarda i tempi di scorrimento delle graduatorie. Se in precedenza un doppio vincitore, una volta confermato in ruolo, liberava automaticamente entrambe le posizioni occupate nelle due graduatorie, ora ne libera solo una: quella su cui ha effettivamente preso servizio. L&#8217;altra resta occupata dalla sua posizione fino a quando non decider\u00e0, eventualmente, di accettare anche quella nomina. Questo pu\u00f2 tradursi, in alcune classi di concorso con molti doppi vincitori, in uno scorrimento pi\u00f9 lento per gli idonei collocati nelle posizioni successive. Cosa deve sapere chi si trova in questa situazione Chi ha vinto pi\u00f9 concorsi ordinari o PNRR per classi di concorso diverse, ed \u00e8 in attesa di completare l&#8217;anno di formazione e prova su una di esse, non deve pi\u00f9 preoccuparsi di perdere automaticamente la posizione nell&#8217;altra graduatoria una volta confermato in ruolo. Resta comunque necessario monitorare le comunicazioni del proprio Ufficio Scolastico e le eventuali istruzioni operative specifiche, dato che la norma di riferimento \u00e8 ancora in fase di conversione in legge. Per un quadro pi\u00f9 ampio sulle procedure del concorso PNRR3 e sulle relative graduatorie, avevamo gi\u00e0 approfondito l&#8217;argomento in Concorso Docenti PNRR3: iniziano le graduatorie, al via anche le convocazioni per le assunzioni 2026\/27. Domande frequenti Chi vince due concorsi PNRR per classi di concorso diverse perde la seconda graduatoria dopo la conferma in ruolo? No, con la nuova norma non \u00e8 pi\u00f9 cos\u00ec: la cancellazione automatica non si applica pi\u00f9 alle graduatorie dei concorsi ordinari, PNRR incluso. Questa novit\u00e0 vale anche per le GaE? No, la cancellazione automatica alla conferma in ruolo resta valida per le Graduatorie a Esaurimento, le graduatorie di istituto e le procedure concorsuali straordinarie. Da quando \u00e8 in vigore questa modifica? \u00c8 stata recepita dal Ministero con la nota n. 23189 del 9 settembre 2026, sulla base di una norma di rango primario attualmente in corso di conversione in legge. Chi ha gi\u00e0 subito la cancellazione prima di questa modifica pu\u00f2 essere reintegrato? Non \u00e8 un aspetto chiarito dalle fonti finora disponibili: \u00e8 opportuno rivolgersi al proprio Ufficio Scolastico per una valutazione della situazione specifica. Conclusione La fine della cancellazione automatica dalle graduatorie dei concorsi ordinari rappresenta una tutela concreta per chi ha costruito, con il merito, pi\u00f9 di una posizione utile all&#8217;ingresso in ruolo. Resta da vedere, nei prossimi mesi, come questa modifica influenzer\u00e0 in pratica i tempi di scorrimento delle graduatorie nelle classi di concorso con il maggior numero di doppi vincitori. Fonti 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