{"id":736,"date":"2026-10-16T10:00:41","date_gmt":"2026-10-16T08:00:41","guid":{"rendered":"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/?p=736"},"modified":"2026-10-16T10:00:43","modified_gmt":"2026-10-16T08:00:43","slug":"ferie-non-godute-docenti-e-ata-cosa-cambia-con-la-legge-174-2026-decreto-pa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/mondo-scuola\/ferie-non-godute-docenti-e-ata-cosa-cambia-con-la-legge-174-2026-decreto-pa\/","title":{"rendered":"Ferie Non Godute Docenti e ATA: Cosa Cambia con la Legge 174\/2026 (Decreto PA)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per anni, a chi lasciava il servizio con ferie arretrate la risposta era quasi sempre la stessa: le ferie non godute non si pagano. Dal 7 ottobre 2026 la regola cambia. La <strong>Legge 5 ottobre 2026, n. 174<\/strong>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre, ha convertito il Decreto PA (D.L. 144\/2026) e ha riscritto la disciplina della <strong>monetizzazione delle ferie non godute<\/strong> per tutti i dipendenti pubblici, docenti e ATA compresi. Vediamo cosa prevede, a chi si applica e cosa resta fermo per i supplenti.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa cambia per le ferie non godute con il Decreto PA?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;articolo 1 del decreto, nei commi 1 e 2, interviene sull&#8217;articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, la norma di spending review che vietava di pagare le ferie non fruite alla cessazione del rapporto di lavoro. Il divieto assoluto viene cancellato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al suo posto c&#8217;\u00e8 un criterio diverso: il pagamento alla cessazione del rapporto pu\u00f2 essere negato solo quando la mancata fruizione delle ferie dipende dalla <strong>scelta consapevole del lavoratore<\/strong>. Se invece le ferie non sono state godute per ragioni che non dipendono da una sua libera scelta, l&#8217;indennit\u00e0 sostitutiva spetta.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qual era la regola prima della legge 174\/2026?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal 2012 le ferie non godute non potevano dare luogo a nessun trattamento economico sostitutivo, salvo eccezioni specifiche per alcune categorie di personale scolastico. Negli ultimi anni questo divieto era stato pi\u00f9 volte messo in discussione dalla giurisprudenza, sia nazionale sia europea: la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea ha affermato che il diritto dell&#8217;Unione non consente di vietare in modo assoluto l&#8217;indennit\u00e0 per le ferie annuali retribuite non godute alla fine del rapporto di lavoro. La nuova norma allinea la disciplina italiana a questo principio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa significa che la scuola deve &#8220;invitare&#8221; il lavoratore a fare le ferie?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 il punto pratico pi\u00f9 importante. Per escludere il pagamento non basta pi\u00f9 che il lavoratore non abbia fruito dei giorni di ferie. Il datore di lavoro pubblico, cio\u00e8 il dirigente scolastico o il responsabile competente, deve dimostrare di aver messo il lavoratore in condizione di usare le ferie, di averlo <strong>invitato formalmente<\/strong> a farlo e di averlo <strong>avvisato<\/strong> che i giorni non goduti andranno persi e non saranno pagati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In assenza di questo invito, la perdita delle ferie non pu\u00f2 essere data per scontata e l&#8217;indennit\u00e0 resta dovuta alla cessazione del rapporto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quando spetta il pagamento delle ferie non godute?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il pagamento \u00e8 collegato alla <strong>cessazione del rapporto di lavoro<\/strong>: pu\u00f2 essere riconosciuto, per esempio, in caso di pensionamento, dimissioni o mobilit\u00e0 verso altra amministrazione, quando i giorni di ferie residui non sono stati usati per ragioni diverse dalla scelta consapevole del lavoratore. Non \u00e8 quindi un pagamento che si pu\u00f2 chiedere in qualsiasi momento mentre si \u00e8 in servizio: il momento rilevante \u00e8 la fine del rapporto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa cambia per i supplenti?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il personale precario resta in vigore un regime specifico. Per i <strong>supplenti brevi e saltuari<\/strong>, docenti e ATA, e per i <strong>docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivit\u00e0 didattiche<\/strong>, il pagamento delle ferie non godute \u00e8 possibile nei limiti della differenza tra i giorni di ferie spettanti e i giorni in cui al lavoratore era consentito fruirne.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In pratica, per queste categorie si paga soltanto la parte di ferie che il lavoratore non ha avuto la possibilit\u00e0 materiale di godere, non quella che avrebbe potuto usare e non ha usato.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Le nuove regole valgono anche per le ferie gi\u00e0 maturate?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No. La legge stabilisce che le nuove disposizioni si applicano alle <strong>ferie maturate successivamente all&#8217;entrata in vigore della legge di conversione<\/strong>, cio\u00e8 dal 7 ottobre 2026. Non c&#8217;\u00e8 quindi un pagamento automatico per le ferie arretrate degli anni scorsi: per i periodi precedenti restano valide le regole e la giurisprudenza gi\u00e0 applicabili, e le situazioni specifiche vanno valutate caso per caso, ad esempio con il supporto di un sindacato o di un patronato.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa conviene fare adesso?<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Chiedere la programmazione delle ferie<\/strong> e conservare le comunicazioni ricevute dalla scuola: l&#8217;invito formale \u00e8 la prova su cui si baser\u00e0 il diritto, o l&#8217;assenza di diritto, al pagamento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Controllare il proprio contratto<\/strong> se si \u00e8 supplenti: verificare quale tipologia di incarico si ha, perch\u00e9 da questo dipende il regime applicabile.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Verificare le ferie residue<\/strong> prima di una cessazione, per esempio prima di un pensionamento, in modo da pianificarne l&#8217;uso o chiarire la posizione con la segreteria.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sul Decreto PA, che contiene anche le novit\u00e0 su graduatorie dei concorsi, scuole paritarie e servizi per l&#8217;infanzia, abbiamo scritto un articolo dedicato: <a href=\"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/mondo-scuola\/decreto-pa-2026-scuola-cosa-cambia-per-graduatorie-paritarie-e-infanzia\/\">Decreto PA 2026: ok della Camera, cosa cambia per la scuola<\/a>. Sul fronte retributivo trovi anche <a href=\"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/mondo-scuola\/stipendio-docenti-e-ata-agosto-2026-aumenti-e-arretrati-ccnl-tutte-le-cifre\/\">Stipendio docenti e ATA agosto 2026: aumenti e arretrati CCNL<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Domande frequenti<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Le ferie non godute si pagano a tutti i docenti e ATA?<\/strong> Non automaticamente. Il pagamento pu\u00f2 essere riconosciuto alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che la mancata fruizione dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore dopo un invito formale della scuola.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Dal 7 ottobre posso farmi pagare le ferie arretrate degli anni scorsi?<\/strong> Non in modo automatico: la nuova disciplina vale per le ferie maturate dopo l&#8217;entrata in vigore della legge. Per i periodi precedenti conviene valutare la propria situazione caso per caso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cosa vale per i supplenti?<\/strong> Per i supplenti brevi e saltuari e per i docenti con contratto fino al termine delle lezioni, il pagamento \u00e8 limitato alla differenza tra le ferie spettanti e i giorni in cui era consentito fruirne.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Che cosa deve fare la scuola?<\/strong> Invitare formalmente il lavoratore a usare le ferie e avvisarlo che i giorni non goduti andranno persi e non saranno pagati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Da quando \u00e8 in vigore la nuova regola?<\/strong> Dal 7 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione della legge 174\/2026 in Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusione<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La legge 174\/2026 chiude, per la scuola come per il resto della pubblica amministrazione, la stagione del divieto assoluto di pagare le ferie non godute. Il pagamento diventa possibile alla cessazione del rapporto quando la mancata fruizione non dipende da una scelta consapevole del lavoratore, e l&#8217;onere di dimostrare di aver offerto concretamente la possibilit\u00e0 di usare le ferie ricade sull&#8217;amministrazione. Per i supplenti resta il regime speciale, e per le ferie gi\u00e0 maturate non cambia nulla in automatico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se stai valutando un percorso di laurea, un&#8217;abilitazione o una certificazione per migliorare la tua posizione nel mondo della scuola, Toniolo University offre una consulenza orientativa gratuita: numero verde <strong>800 401 611<\/strong> o WhatsApp <strong>328 174 2405<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fonti ufficiali<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione del Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144, art. 1 \u2014 Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 232 del 6 ottobre 2026<\/li>\n\n\n\n<li>Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Aggiornamento al 16 ottobre 2026.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per anni, a chi lasciava il servizio con ferie arretrate la risposta era quasi sempre la stessa: le ferie non godute non si pagano. Dal 7 ottobre 2026 la regola cambia. La Legge 5 ottobre 2026, n. 174, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre, ha convertito il Decreto PA (D.L. 144\/2026) e ha riscritto la disciplina della monetizzazione delle ferie non godute per tutti i dipendenti pubblici, docenti e ATA compresi. Vediamo cosa prevede, a chi si applica e cosa resta fermo per i supplenti. Cosa cambia per le ferie non godute con il Decreto PA? L&#8217;articolo 1 del decreto, nei commi 1 e 2, interviene sull&#8217;articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, la norma di spending review che vietava di pagare le ferie non fruite alla cessazione del rapporto di lavoro. Il divieto assoluto viene cancellato. Al suo posto c&#8217;\u00e8 un criterio diverso: il pagamento alla cessazione del rapporto pu\u00f2 essere negato solo quando la mancata fruizione delle ferie dipende dalla scelta consapevole del lavoratore. Se invece le ferie non sono state godute per ragioni che non dipendono da una sua libera scelta, l&#8217;indennit\u00e0 sostitutiva spetta. Qual era la regola prima della legge 174\/2026? Dal 2012 le ferie non godute non potevano dare luogo a nessun trattamento economico sostitutivo, salvo eccezioni specifiche per alcune categorie di personale scolastico. Negli ultimi anni questo divieto era stato pi\u00f9 volte messo in discussione dalla giurisprudenza, sia nazionale sia europea: la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea ha affermato che il diritto dell&#8217;Unione non consente di vietare in modo assoluto l&#8217;indennit\u00e0 per le ferie annuali retribuite non godute alla fine del rapporto di lavoro. La nuova norma allinea la disciplina italiana a questo principio. Cosa significa che la scuola deve &#8220;invitare&#8221; il lavoratore a fare le ferie? \u00c8 il punto pratico pi\u00f9 importante. Per escludere il pagamento non basta pi\u00f9 che il lavoratore non abbia fruito dei giorni di ferie. Il datore di lavoro pubblico, cio\u00e8 il dirigente scolastico o il responsabile competente, deve dimostrare di aver messo il lavoratore in condizione di usare le ferie, di averlo invitato formalmente a farlo e di averlo avvisato che i giorni non goduti andranno persi e non saranno pagati. In assenza di questo invito, la perdita delle ferie non pu\u00f2 essere data per scontata e l&#8217;indennit\u00e0 resta dovuta alla cessazione del rapporto. Quando spetta il pagamento delle ferie non godute? Il pagamento \u00e8 collegato alla cessazione del rapporto di lavoro: pu\u00f2 essere riconosciuto, per esempio, in caso di pensionamento, dimissioni o mobilit\u00e0 verso altra amministrazione, quando i giorni di ferie residui non sono stati usati per ragioni diverse dalla scelta consapevole del lavoratore. Non \u00e8 quindi un pagamento che si pu\u00f2 chiedere in qualsiasi momento mentre si \u00e8 in servizio: il momento rilevante \u00e8 la fine del rapporto. Cosa cambia per i supplenti? Per il personale precario resta in vigore un regime specifico. Per i supplenti brevi e saltuari, docenti e ATA, e per i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivit\u00e0 didattiche, il pagamento delle ferie non godute \u00e8 possibile nei limiti della differenza tra i giorni di ferie spettanti e i giorni in cui al lavoratore era consentito fruirne. In pratica, per queste categorie si paga soltanto la parte di ferie che il lavoratore non ha avuto la possibilit\u00e0 materiale di godere, non quella che avrebbe potuto usare e non ha usato. Le nuove regole valgono anche per le ferie gi\u00e0 maturate? No. La legge stabilisce che le nuove disposizioni si applicano alle ferie maturate successivamente all&#8217;entrata in vigore della legge di conversione, cio\u00e8 dal 7 ottobre 2026. Non c&#8217;\u00e8 quindi un pagamento automatico per le ferie arretrate degli anni scorsi: per i periodi precedenti restano valide le regole e la giurisprudenza gi\u00e0 applicabili, e le situazioni specifiche vanno valutate caso per caso, ad esempio con il supporto di un sindacato o di un patronato. Cosa conviene fare adesso? Sul Decreto PA, che contiene anche le novit\u00e0 su graduatorie dei concorsi, scuole paritarie e servizi per l&#8217;infanzia, abbiamo scritto un articolo dedicato: Decreto PA 2026: ok della Camera, cosa cambia per la scuola. Sul fronte retributivo trovi anche Stipendio docenti e ATA agosto 2026: aumenti e arretrati CCNL. Domande frequenti Le ferie non godute si pagano a tutti i docenti e ATA? Non automaticamente. Il pagamento pu\u00f2 essere riconosciuto alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che la mancata fruizione dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore dopo un invito formale della scuola. Dal 7 ottobre posso farmi pagare le ferie arretrate degli anni scorsi? Non in modo automatico: la nuova disciplina vale per le ferie maturate dopo l&#8217;entrata in vigore della legge. Per i periodi precedenti conviene valutare la propria situazione caso per caso. Cosa vale per i supplenti? Per i supplenti brevi e saltuari e per i docenti con contratto fino al termine delle lezioni, il pagamento \u00e8 limitato alla differenza tra le ferie spettanti e i giorni in cui era consentito fruirne. Che cosa deve fare la scuola? Invitare formalmente il lavoratore a usare le ferie e avvisarlo che i giorni non goduti andranno persi e non saranno pagati. Da quando \u00e8 in vigore la nuova regola? Dal 7 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione della legge 174\/2026 in Gazzetta Ufficiale. Conclusione La legge 174\/2026 chiude, per la scuola come per il resto della pubblica amministrazione, la stagione del divieto assoluto di pagare le ferie non godute. Il pagamento diventa possibile alla cessazione del rapporto quando la mancata fruizione non dipende da una scelta consapevole del lavoratore, e l&#8217;onere di dimostrare di aver offerto concretamente la possibilit\u00e0 di usare le ferie ricade sull&#8217;amministrazione. Per i supplenti resta il regime speciale, e per le ferie gi\u00e0 maturate non cambia nulla in automatico. Se stai valutando un percorso di laurea, un&#8217;abilitazione o una certificazione per migliorare la tua posizione nel mondo della scuola, Toniolo University offre una consulenza orientativa gratuita: numero verde 800 401 611 o WhatsApp 328 174 2405. Fonti<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":737,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ocean_front_end_style_editor":"no","ocean_post_layout":"","ocean_both_sidebars_style":"","ocean_both_sidebars_content_width":0,"ocean_both_sidebars_sidebars_width":0,"ocean_sidebar":"","ocean_second_sidebar":"","ocean_disable_margins":"enable","ocean_add_body_class":"","ocean_shortcode_before_top_bar":"","ocean_shortcode_after_top_bar":"","ocean_shortcode_before_header":"","ocean_shortcode_after_header":"","ocean_has_shortcode":"","ocean_shortcode_after_title":"","ocean_shortcode_before_footer_widgets":"","ocean_shortcode_after_footer_widgets":"","ocean_shortcode_before_footer_bottom":"","ocean_shortcode_after_footer_bottom":"","ocean_display_top_bar":"default","ocean_display_header":"default","ocean_header_style":"","ocean_center_header_left_menu":"","ocean_custom_header_template":"","ocean_custom_logo":0,"ocean_custom_retina_logo":0,"ocean_custom_logo_max_width":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_width":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_width":0,"ocean_custom_logo_max_height":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_height":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_height":0,"ocean_header_custom_menu":"","ocean_menu_typo_font_family":"","ocean_menu_typo_font_subset":"","ocean_menu_typo_font_size":0,"ocean_menu_typo_font_size_tablet":0,"ocean_menu_typo_font_size_mobile":0,"ocean_menu_typo_font_size_unit":"px","ocean_menu_typo_font_weight":"","ocean_menu_typo_font_weight_tablet":"","ocean_menu_typo_font_weight_mobile":"","ocean_menu_typo_transform":"","ocean_menu_typo_transform_tablet":"","ocean_menu_typo_transform_mobile":"","ocean_menu_typo_line_height":0,"ocean_menu_typo_line_height_tablet":0,"ocean_menu_typo_line_height_mobile":0,"ocean_menu_typo_line_height_unit":"","ocean_menu_typo_spacing":0,"ocean_menu_typo_spacing_tablet":0,"ocean_menu_typo_spacing_mobile":0,"ocean_menu_typo_spacing_unit":"","ocean_menu_link_color":"","ocean_menu_link_color_hover":"","ocean_menu_link_color_active":"","ocean_menu_link_background":"","ocean_menu_link_hover_background":"","ocean_menu_link_active_background":"","ocean_menu_social_links_bg":"","ocean_menu_social_hover_links_bg":"","ocean_menu_social_links_color":"","ocean_menu_social_hover_links_color":"","ocean_disable_title":"default","ocean_disable_heading":"default","ocean_post_title":"","ocean_post_subheading":"","ocean_post_title_style":"","ocean_post_title_background_color":"","ocean_post_title_background":0,"ocean_post_title_bg_image_position":"","ocean_post_title_bg_image_attachment":"","ocean_post_title_bg_image_repeat":"","ocean_post_title_bg_image_size":"","ocean_post_title_height":0,"ocean_post_title_bg_overlay":0.5,"ocean_post_title_bg_overlay_color":"","ocean_disable_breadcrumbs":"default","ocean_breadcrumbs_color":"","ocean_breadcrumbs_separator_color":"","ocean_breadcrumbs_links_color":"","ocean_breadcrumbs_links_hover_color":"","ocean_display_footer_widgets":"default","ocean_display_footer_bottom":"default","ocean_custom_footer_template":"","_joinchat":[],"ocean_post_oembed":"","ocean_post_self_hosted_media":"","ocean_post_video_embed":"","ocean_link_format":"","ocean_link_format_target":"self","ocean_quote_format":"","ocean_quote_format_link":"post","ocean_gallery_link_images":"on","ocean_gallery_id":[],"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[366,367,368,370,365,369],"class_list":["post-736","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mondo-scuola","tag-decreto-pa","tag-docenti-e-ata","tag-ferie-non-godute","tag-legge-174-2026","tag-monetizzazione-ferie","tag-supplenti","entry","has-media"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/736","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=736"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/736\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":738,"href":"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/736\/revisions\/738"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/wp-json\/wp\/v2\/media\/737"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=736"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=736"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/toniolouniversity.it\/orientamento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