Da oggi, 25 agosto 2026, entra nel vivo l’ultima fase della procedura che permette, su richiesta della famiglia, di confermare per un altro anno lo stesso docente di sostegno sulla stessa classe. Le nomine dovranno essere completate entro il 31 agosto, con presa di servizio obbligatoria dal 1° settembre 2026. È il traguardo di un percorso avviato mesi fa, che ha coinvolto famiglie, dirigenti scolastici e Uffici Scolastici Territoriali. Vediamo come funziona nel complesso e cosa succede da qui alla fine del mese.
Cos’è la continuità didattica sul sostegno e perché è prevista anche per il 2026/2027?
La possibilità di confermare il docente di sostegno con contratto a tempo determinato, su richiesta della famiglia dell’alunno con disabilità, è stata estesa anche agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 dal Decreto Legge n. 127/2025. La misura trova applicazione operativa nell’articolo 13 dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e nelle istruzioni fornite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con la Nota n. 7766 del 26 marzo 2026, in attuazione dell’articolo 14, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 66/2017. L’obiettivo dichiarato è tutelare la stabilità della relazione educativa costruita durante l’anno scolastico, evitando che un cambio di insegnante comprometta il percorso didattico dello studente con disabilità.
Chi ha diritto alla conferma?
La procedura riguarda esclusivamente i docenti che, nell’anno scolastico 2025/2026, hanno svolto una supplenza su posto di sostegno con contratto fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, anche su spezzone orario. Sono escluse le supplenze brevi e saltuarie. Possono accedere alla conferma tre categorie di docenti:
- i docenti specializzati sul relativo grado di istruzione, individuati da qualsiasi graduatoria (GAE, GPS, di istituto o interpello);
- i docenti non specializzati inseriti in seconda fascia GPS, se individuati tramite lo scorrimento della seconda fascia provinciale;
- i docenti non specializzati non inseriti in seconda fascia GPS, se individuati tramite lo scorrimento delle graduatorie incrociate.
Come si è svolta la procedura fino a oggi?
La procedura ha seguito una cronologia precisa, articolata in più passaggi nel corso dei mesi:
| Fase | Scadenza |
|---|---|
| Richiesta formale della famiglia alla scuola | entro il 31 maggio 2026 |
| Valutazione positiva del Dirigente Scolastico (anche sentito il Gruppo di lavoro operativo) | entro il 15 giugno 2026 |
| Prima disponibilità del docente, non vincolante | entro il 15 giugno 2026 |
| Comunicazione dell’esito all’Ufficio Scolastico Territoriale da parte del Dirigente | entro il 26 giugno 2026 |
| Accettazione definitiva e irrevocabile tramite istanza POLIS | nell’ambito della domanda delle 150 preferenze (16-29 luglio 2026) |
In assenza della richiesta formale della famiglia entro i termini previsti, il Dirigente Scolastico non può avviare l’iter di conferma: si tratta quindi di un diritto attivabile solo su iniziativa della famiglia, non disposto d’ufficio dalla scuola.
Cosa succede da oggi, 25 agosto, fino al 31?
La fase conclusiva della procedura si inserisce in un calendario più ampio di operazioni che si sono concluse nei giorni immediatamente precedenti: la mini call veloce per le immissioni in ruolo e le assegnazioni dei posti si è chiusa il 21 agosto, mentre le operazioni di mobilità annuale di fatto (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) si sono concluse il 24 agosto. Solo dopo aver esaurito queste operazioni propedeutiche, l’Ufficio Scolastico Territoriale può verificare in via definitiva la disponibilità del posto e il diritto del singolo docente alla nomina, procedendo alla conferma formale con precedenza assoluta rispetto alle altre assegnazioni da GPS.
Cosa succede se il docente non risulta nominabile?
Non tutte le richieste di continuità approvate dal Dirigente si traducono automaticamente in una conferma. Può infatti verificarsi che, pur in presenza di una richiesta formale e di un posto disponibile, il docente non risulti nominabile nel cosiddetto “Bollettino 0”, cioè nel primo incrocio tra posti disponibili, preferenze espresse in domanda e punteggio in GAE o GPS. Se il docente non si colloca in posizione utile per la classe di concorso o la tipologia di posto per cui è inserito in graduatoria, resta escluso dalla fase di conferma, nonostante l’esito positivo dei passaggi precedenti.
Un altro aspetto da tenere presente riguarda la tipologia di contratto: chi ha richiesto la conferma esclusivamente su un posto al 31 agosto viene considerato rinunciatario rispetto a eventuali posti al 30 giugno disponibili nella stessa sede, anche se astrattamente compatibili con la propria posizione in graduatoria.
Domande frequenti
Chi può richiedere la continuità didattica sul sostegno? Solo la famiglia dell’alunno o dell’alunna con disabilità, tramite richiesta formale presentata alla segreteria della scuola entro il 31 maggio.
Il docente può rifiutare la conferma? La prima disponibilità espressa a giugno non è vincolante, ma la scelta definitiva effettuata tramite l’istanza POLIS nell’ambito della domanda delle 150 preferenze è irrevocabile.
Cosa succede se la famiglia non presenta la richiesta entro il 31 maggio? La procedura non può essere avviata: il Dirigente Scolastico non ha la possibilità di procedere d’ufficio alla conferma senza una richiesta formale della famiglia nei termini previsti.
Riguarda anche i docenti non specializzati sul sostegno? Sì, a determinate condizioni: sono ammessi anche i docenti non specializzati inseriti in seconda fascia GPS o individuati tramite le graduatorie incrociate.
Quando avviene la presa di servizio per chi ottiene la conferma? Dal 1° settembre 2026, in linea con le altre nomine da GPS per l’anno scolastico.
Conclusione
La fase che si apre oggi rappresenta il punto di arrivo di un percorso amministrativo lungo mesi, pensato per garantire agli alunni con disabilità la continuità con l’insegnante di sostegno già conosciuto. Le prossime ore saranno decisive per le famiglie e i docenti coinvolti, con gli Uffici Scolastici Territoriali chiamati a completare le verifiche e le nomine entro il 31 agosto, in vista dell’avvio dell’anno scolastico il 1° settembre.
Fonti ufficiali
- Nota Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 7766 del 26 marzo 2026
- Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, art. 13 — Ministero dell’Istruzione e del Merito
- Decreto Legge n. 127/2025 (Decreto Scuola)
- D.Lgs. n. 66/2017, art. 14, commi 3 e 3-bis
