Per anni, a chi lasciava il servizio con ferie arretrate la risposta era quasi sempre la stessa: le ferie non godute non si pagano. Dal 7 ottobre 2026 la regola cambia. La Legge 5 ottobre 2026, n. 174, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre, ha convertito il Decreto PA (D.L. 144/2026) e ha riscritto la disciplina della monetizzazione delle ferie non godute per tutti i dipendenti pubblici, docenti e ATA compresi. Vediamo cosa prevede, a chi si applica e cosa resta fermo per i supplenti.
Cosa cambia per le ferie non godute con il Decreto PA?
L’articolo 1 del decreto, nei commi 1 e 2, interviene sull’articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, la norma di spending review che vietava di pagare le ferie non fruite alla cessazione del rapporto di lavoro. Il divieto assoluto viene cancellato.
Al suo posto c’è un criterio diverso: il pagamento alla cessazione del rapporto può essere negato solo quando la mancata fruizione delle ferie dipende dalla scelta consapevole del lavoratore. Se invece le ferie non sono state godute per ragioni che non dipendono da una sua libera scelta, l’indennità sostitutiva spetta.
Qual era la regola prima della legge 174/2026?
Dal 2012 le ferie non godute non potevano dare luogo a nessun trattamento economico sostitutivo, salvo eccezioni specifiche per alcune categorie di personale scolastico. Negli ultimi anni questo divieto era stato più volte messo in discussione dalla giurisprudenza, sia nazionale sia europea: la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che il diritto dell’Unione non consente di vietare in modo assoluto l’indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla fine del rapporto di lavoro. La nuova norma allinea la disciplina italiana a questo principio.
Cosa significa che la scuola deve “invitare” il lavoratore a fare le ferie?
È il punto pratico più importante. Per escludere il pagamento non basta più che il lavoratore non abbia fruito dei giorni di ferie. Il datore di lavoro pubblico, cioè il dirigente scolastico o il responsabile competente, deve dimostrare di aver messo il lavoratore in condizione di usare le ferie, di averlo invitato formalmente a farlo e di averlo avvisato che i giorni non goduti andranno persi e non saranno pagati.
In assenza di questo invito, la perdita delle ferie non può essere data per scontata e l’indennità resta dovuta alla cessazione del rapporto.
Quando spetta il pagamento delle ferie non godute?
Il pagamento è collegato alla cessazione del rapporto di lavoro: può essere riconosciuto, per esempio, in caso di pensionamento, dimissioni o mobilità verso altra amministrazione, quando i giorni di ferie residui non sono stati usati per ragioni diverse dalla scelta consapevole del lavoratore. Non è quindi un pagamento che si può chiedere in qualsiasi momento mentre si è in servizio: il momento rilevante è la fine del rapporto.
Cosa cambia per i supplenti?
Per il personale precario resta in vigore un regime specifico. Per i supplenti brevi e saltuari, docenti e ATA, e per i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, il pagamento delle ferie non godute è possibile nei limiti della differenza tra i giorni di ferie spettanti e i giorni in cui al lavoratore era consentito fruirne.
In pratica, per queste categorie si paga soltanto la parte di ferie che il lavoratore non ha avuto la possibilità materiale di godere, non quella che avrebbe potuto usare e non ha usato.
Le nuove regole valgono anche per le ferie già maturate?
No. La legge stabilisce che le nuove disposizioni si applicano alle ferie maturate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 7 ottobre 2026. Non c’è quindi un pagamento automatico per le ferie arretrate degli anni scorsi: per i periodi precedenti restano valide le regole e la giurisprudenza già applicabili, e le situazioni specifiche vanno valutate caso per caso, ad esempio con il supporto di un sindacato o di un patronato.
Cosa conviene fare adesso?
- Chiedere la programmazione delle ferie e conservare le comunicazioni ricevute dalla scuola: l’invito formale è la prova su cui si baserà il diritto, o l’assenza di diritto, al pagamento.
- Controllare il proprio contratto se si è supplenti: verificare quale tipologia di incarico si ha, perché da questo dipende il regime applicabile.
- Verificare le ferie residue prima di una cessazione, per esempio prima di un pensionamento, in modo da pianificarne l’uso o chiarire la posizione con la segreteria.
Sul Decreto PA, che contiene anche le novità su graduatorie dei concorsi, scuole paritarie e servizi per l’infanzia, abbiamo scritto un articolo dedicato: Decreto PA 2026: ok della Camera, cosa cambia per la scuola. Sul fronte retributivo trovi anche Stipendio docenti e ATA agosto 2026: aumenti e arretrati CCNL.
Domande frequenti
Le ferie non godute si pagano a tutti i docenti e ATA? Non automaticamente. Il pagamento può essere riconosciuto alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che la mancata fruizione dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore dopo un invito formale della scuola.
Dal 7 ottobre posso farmi pagare le ferie arretrate degli anni scorsi? Non in modo automatico: la nuova disciplina vale per le ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge. Per i periodi precedenti conviene valutare la propria situazione caso per caso.
Cosa vale per i supplenti? Per i supplenti brevi e saltuari e per i docenti con contratto fino al termine delle lezioni, il pagamento è limitato alla differenza tra le ferie spettanti e i giorni in cui era consentito fruirne.
Che cosa deve fare la scuola? Invitare formalmente il lavoratore a usare le ferie e avvisarlo che i giorni non goduti andranno persi e non saranno pagati.
Da quando è in vigore la nuova regola? Dal 7 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione della legge 174/2026 in Gazzetta Ufficiale.
Conclusione
La legge 174/2026 chiude, per la scuola come per il resto della pubblica amministrazione, la stagione del divieto assoluto di pagare le ferie non godute. Il pagamento diventa possibile alla cessazione del rapporto quando la mancata fruizione non dipende da una scelta consapevole del lavoratore, e l’onere di dimostrare di aver offerto concretamente la possibilità di usare le ferie ricade sull’amministrazione. Per i supplenti resta il regime speciale, e per le ferie già maturate non cambia nulla in automatico.
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Fonti ufficiali
- Legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione del Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144, art. 1 — Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 232 del 6 ottobre 2026
- Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8
Aggiornamento al 16 ottobre 2026.
