Supplenze 2026/27: cosa succede tra GPS, Graduatorie di Istituto e Interpello

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Non tutte le supplenze dell’anno scolastico 2026/2027 passano dall’algoritmo delle GPS. In diverse province, per alcune classi di concorso, le graduatorie provinciali risultano già esaurite, mentre restano posti interi o spezzoni ancora da coprire. In questi casi entra in gioco un meccanismo a cascata, diverso da quello già raccontato nel nostro approfondimento sull’algoritmo GPS 2026/27, che vale la pena conoscere fino in fondo — insieme a un’eccezione poco nota sulle sanzioni, utile a chi si trova già con una supplenza in corso.

Cosa succede quando le GPS sono esaurite in una provincia?

Quando l’Ufficio Scolastico Territoriale ha già scorso per intero le GaE e le GPS disponibili per una determinata classe di concorso, ma restano posti interi o spezzoni ancora scoperti al 31 agosto o al 30 giugno, si passa a un canale diverso di reclutamento. Questa situazione si verifica sia perché non ci sono più aspiranti disponibili in graduatoria, sia perché gli aspiranti individuati sono risultati rinunciatari.

Come funziona il passaggio alle graduatorie di istituto?

Sulla base dell’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026 e della Circolare n. 11814 del 6 maggio 2026, i Dirigenti Scolastici delle scuole interessate da queste disponibilità vengono autorizzati dall’Ufficio Scolastico a scorrere le graduatorie di istituto valide per l’anno scolastico 2026/2027, rispettando la scadenza del posto (31 agosto o 30 giugno 2027).

Se anche le graduatorie di istituto della propria scuola risultano esaurite, si passa a un secondo livello: le graduatorie di istituto delle scuole viciniori, individuate sulla base delle tabelle di viciniorità disponibili presso l’Ufficio Scolastico.

E se anche le graduatorie viciniori sono esaurite?

A questo punto si ricorre all’interpello, la modalità di reclutamento introdotta dall’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 in sostituzione delle vecchie MAD (Messe a Disposizione), giudicate poco trasparenti. È il canale di ultima istanza, attivato solo quando tutte le graduatorie disponibili — provinciali e di istituto, comprese quelle delle scuole viciniori — risultano incapienti.

Chi non può accedere a questo canale?

Un aspetto da tenere bene a mente: chi ha rinunciato a un incarico conferito da GaE o GPS non può essere coinvolto in nessuna di queste fasi successive. La sanzione prevista dall’articolo 15 dell’OM 27/2026 preclude infatti l’accesso a qualsiasi supplenza con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto per chi ha rinunciato, indipendentemente dal fatto che la nuova proposta arrivi tramite interpello, graduatoria di istituto o nuova nomina GPS. È una tutela pensata per non penalizzare chi si è presentato regolarmente alle procedure, a scapito di chi ha già rifiutato un incarico in precedenza.

L’eccezione: quando si può rifiutare una nomina GPS senza sanzioni

C’è però un caso specifico in cui la sanzione non si applica, ed è bene conoscerlo perché riguarda una situazione molto comune: un docente già in servizio su una supplenza da graduatoria di istituto che riceve, in un secondo momento, una nomina da GPS.

In questo caso, l’articolo 15, comma 3, dell’OM 27/2026 stabilisce che il docente ha facoltà di scegliere quale incarico mantenere:

  • se decide di restare sulla supplenza da graduatoria di istituto già in corso, non scatta alcuna sanzione per la mancata presa di servizio sulla nomina GPS;
  • se invece preferisce la nuova nomina, può lasciare la supplenza da graduatoria di istituto per accettare quella da GPS, senza alcun vincolo.

Il punto centrale è che la nomina GPS successiva non cancella automaticamente il rapporto di lavoro già in corso: è il docente a decidere quale dei due incarichi mantenere. Questa tutela vale specificamente per le supplenze conferite tramite graduatoria di istituto, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettera c) della stessa ordinanza: non si tratta quindi di una regola generale estendibile a qualsiasi situazione, ma di un’eccezione circoscritta a questo scenario preciso.

Chi si trova in questa situazione dovrebbe comunque comunicare la propria decisione alla scuola interessata in modo tempestivo e tracciabile, ad esempio tramite PEC, per evitare fraintendimenti sulla propria posizione contrattuale.

Perché questa eccezione è diversa dalla regola generale sulle sanzioni

Nel nostro approfondimento su come funziona l’algoritmo delle supplenze GPS 2026/27 avevamo spiegato che rinunciare a una nomina GPS, o non prendere servizio nei termini, comporta l’esclusione da ogni ulteriore supplenza per l’intero periodo di validità delle graduatorie. Quella regola resta pienamente valida per chi rinuncia “nel vuoto”, cioè senza avere già un altro incarico in corso riconosciuto dalla stessa norma come alternativa tutelata. L’eccezione vista in questo articolo si applica invece a un caso specifico e diverso: chi ha già un incarico da graduatoria di istituto attivo, per il quale la normativa stessa prevede espressamente la possibilità di scelta senza conseguenze.

Domande frequenti

Cosa succede se le GPS sono esaurite per la mia classe di concorso nella mia provincia? I posti ancora disponibili vengono assegnati tramite le graduatorie di istituto della scuola interessata, poi delle scuole viciniori se esaurite, e infine tramite interpello come ultima possibilità.

Chi ha rinunciato a un incarico GaE o GPS può partecipare all’interpello? No. La sanzione prevista dall’art. 15 dell’OM 27/2026 preclude l’accesso a qualsiasi supplenza con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, incluse quelle da interpello o da graduatoria di istituto.

Posso rifiutare una nomina GPS se ho già una supplenza da graduatoria di istituto? Sì, in questo caso specifico puoi scegliere di mantenere la supplenza da graduatoria di istituto senza subire alcuna sanzione per la mancata presa di servizio sulla nomina GPS, ai sensi dell’art. 15, comma 3, dell’OM 27/2026.

Questa possibilità di scelta vale per qualsiasi tipo di supplenza? No, è circoscritta al caso specifico di una supplenza già in corso da graduatoria di istituto a cui segue una nomina da GPS. Non è una regola generale applicabile a ogni situazione di rifiuto.

Come comunico la mia scelta alla scuola? È consigliabile utilizzare un mezzo formale e tracciabile, come una PEC, per avere sempre prova della comunicazione e della data in cui è stata effettuata.

Conclusione

Il sistema delle supplenze 2026/27 non si esaurisce con l’algoritmo GPS: quando le graduatorie provinciali non bastano, entrano in gioco graduatorie di istituto, scuole viciniori e infine l’interpello. Allo stesso tempo, chi si trova già con un incarico da graduatoria di istituto in corso ha una tutela specifica se riceve una nomina GPS successiva: può scegliere liberamente quale mantenere, senza il timore delle sanzioni previste per le rinunce nel resto del sistema.


Fonti ufficiali

  • Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, artt. 2 e 15 — Ministero dell’Istruzione e del Merito
  • Ordinanza Ministeriale n. 88 del 2024 — disciplina dell’interpello
  • Circolare Ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026

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