Con i primi turni di nomina conclusi, capita a molti docenti precari di trovarsi con una supplenza in corso e, nel frattempo, una nuova proposta. La tentazione di passare all’incarico più lungo o con più ore è comprensibile, ma le regole sono rigide e le sanzioni, con l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, sono più pesanti che in passato. Vediamo quando si può lasciare una supplenza per un’altra e quando invece si rischia l’esclusione dalle graduatorie.
Si può lasciare una supplenza per accettarne un’altra?
Solo in alcuni casi, e dipende da due cose: da quale graduatoria proviene l’incarico in corso (GAE, GPS o graduatoria di istituto) e che scadenza ha (supplenza breve, fino al termine delle lezioni, al 30 giugno o al 31 agosto). Fuori dai casi previsti, lasciare l’incarico è considerato abbandono del servizio.
Quali sono i casi consentiti e quelli vietati?
| Incarico in corso | Nuova proposta | Si può lasciare? |
|---|---|---|
| Supplenza breve da graduatoria di istituto | Supplenza al 30 giugno o al 31 agosto (da GAE, GPS o graduatoria di istituto) | Sì |
| Supplenza fino al termine delle lezioni da graduatoria di istituto | Supplenza al 30 giugno o al 31 agosto | Sì |
| Supplenza breve da graduatoria di istituto | Altra supplenza breve, anche più lunga o con più ore | No |
| Supplenza breve da graduatoria di istituto | Supplenza fino al termine delle lezioni da graduatoria di istituto | No |
| Supplenza da GAE o GPS (qualsiasi scadenza) | Supplenza da graduatoria di istituto | No |
| Supplenza da GAE o GPS | Altra supplenza da GAE o GPS | No |
| Supplenza al 30 giugno | Altra supplenza al 30 giugno | No |
Nei casi vietati la regola vale anche quando la nuova supplenza ha un orario maggiore o una durata più lunga. Resta fermo, ovviamente, il diritto al completamento orario nei limiti previsti dalla normativa.
Qual è la regola per chi ha una supplenza da graduatoria di istituto?
È il caso più frequente e anche quello più tutelato. Chi è in servizio su una supplenza conferita da graduatoria di istituto può lasciarla per accettare un incarico al 30 giugno o al 31 agosto, compreso uno proveniente da GAE o GPS. Lo prevede l’articolo 15, comma 3, dell’OM 27/2026, che in questo caso esclude le sanzioni: è il docente a scegliere quale incarico mantenere.
Abbiamo approfondito questa eccezione, insieme al meccanismo che porta dalle GPS alle graduatorie di istituto e all’interpello, in Supplenze 2026/27: cosa succede tra GPS, graduatorie di istituto e interpello.
E se la supplenza arriva da interpello?
Le sanzioni previste dall’articolo 15 si applicano anche alle supplenze conferite tramite interpello: lo stabilisce l’articolo 14, comma 22, dell’OM 27/2026. Prima di lasciare un incarico ottenuto da interpello conviene quindi ragionare come per qualsiasi altra supplenza, senza dare per scontata una maggiore libertà.
Quali sono le sanzioni?
L’articolo 15 distingue tra rinuncia e abbandono, e la differenza è sostanziale.
Rinuncia a una nomina o mancata presa di servizio (articolo 15, comma 1, lettera a). Per l’intero biennio di validità delle graduatorie non si possono più ottenere supplenze al 31 agosto e al 30 giugno. Restano possibili soltanto eventuali supplenze brevi. La perdita riguarda anche gli incarichi da interpello.
Abbandono del servizio (articolo 15, comma 1, lettera b). Vale quando si prende servizio e poi si lascia l’incarico. È la sanzione più grave: per l’intero biennio 2026/2028 non si può ottenere nessuna supplenza, comprese quelle brevi da graduatoria di istituto, per tutte le classi di concorso e i gradi di istruzione.
Dell’inasprimento delle sanzioni e delle fasi successive dell’algoritmo abbiamo parlato anche in come funziona l’algoritmo delle supplenze GPS 2026/27.
Cosa fare prima di accettare o lasciare un incarico
- Verificare la graduatoria di provenienza e la scadenza dell’incarico in corso, prima ancora di valutare la nuova proposta.
- Controllare la tabella qui sopra: se il passaggio non è consentito, accettare la nuova supplenza equivale a lasciare quella in corso.
- Comunicare per iscritto alla scuola la propria scelta, con un mezzo tracciabile come la PEC, soprattutto quando ci si avvale dell’eccezione dell’articolo 15, comma 3.
- Chiedere conferma alla segreteria nei casi dubbi: nella scuola dell’infanzia e primaria, ad esempio, valgono regole specifiche sulle supplenze brevi fino a 10 giorni, e alcune situazioni particolari, come una proposta più favorevole ricevuta prima della presa di servizio, vanno verificate caso per caso.
Domande frequenti
Posso lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve più lunga? No. Una supplenza breve non può essere lasciata per un’altra supplenza breve, nemmeno se la seconda ha più ore o dura di più.
Posso lasciare una supplenza da graduatoria di istituto per una nomina da GPS? Sì, se la nuova nomina è al 30 giugno o al 31 agosto: l’articolo 15, comma 3, dell’OM 27/2026 lo consente senza sanzioni.
Posso lasciare una supplenza da GPS per un’altra da graduatoria di istituto? No. Una supplenza da GAE o GPS non può essere lasciata per un incarico da graduatoria di istituto.
Che differenza c’è tra rinuncia e abbandono? La rinuncia o la mancata presa di servizio fanno perdere le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto per il biennio; l’abbandono, dopo la presa di servizio, fa perdere qualsiasi supplenza, comprese quelle brevi.
Le regole valgono anche per le supplenze da interpello? Sì, le sanzioni dell’articolo 15 si applicano anche agli incarichi conferiti tramite interpello (articolo 14, comma 22).
Conclusione
Cambiare supplenza in corso d’anno è possibile soltanto nei casi previsti dall’ordinanza, e il più importante resta il passaggio da una supplenza da graduatoria di istituto a un incarico al 30 giugno o al 31 agosto. In tutti gli altri casi la scelta di lasciare un incarico ha conseguenze che durano fino al 2028: conviene verificare la tabella prima di dire sì a una nuova proposta.
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Fonti ufficiali
- Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, artt. 14 e 15 — Ministero dell’Istruzione e del Merito
- Circolare Ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026
Aggiornamento all’8 ottobre 2026.
