Una modifica normativa introdotta a settembre 2026 cambia le prospettive per i docenti che hanno partecipato e vinto più concorsi per classi di concorso diverse, in particolare nell’ambito delle procedure PNRR. Fino a ieri, la conferma in ruolo su una classe di concorso comportava la cancellazione automatica dalle graduatorie di merito delle altre classi eventualmente vinte. Da oggi questa regola non vale più per i concorsi ordinari.
Qual era la regola precedente?
L’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 stabiliva che, in caso di superamento del test finale e di valutazione positiva dell’anno di formazione e prova, il docente venisse cancellato da tutte le graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto in cui risultava iscritto, contestualmente alla conferma in ruolo presso l’istituzione scolastica dove aveva svolto il periodo di prova.
Per chi aveva vinto più concorsi su classi di concorso diverse — una situazione tutt’altro che rara nell’ambito delle procedure PNRR, dove più bandi si sono susseguiti in tempi ravvicinati — questo significava perdere automaticamente la propria posizione nella graduatoria della classe di concorso non ancora utilizzata per l’immissione in ruolo, anche se acquisita legittimamente vincendo una regolare procedura concorsuale.
Cosa cambia con la nuova norma?
La modifica, introdotta dall’articolo 144 di un decreto attualmente in fase di conversione in legge e recepita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con la nota n. 23189 del 9 settembre 2026, inserisce un’eccezione fondamentale: la cancellazione non si applica più alle graduatorie dei concorsi ordinari.
In pratica, un docente che vince due concorsi PNRR per due classi di concorso diverse e viene confermato in ruolo su una delle due, al termine dell’anno di formazione e prova, non perde più il posto nella graduatoria di merito dell’altra classe di concorso. Resta iscritto e potrà essere chiamato in futuro, tramite lo scorrimento della graduatoria, anche dopo aver già preso servizio sulla prima classe di concorso.
Per quali graduatorie resta valida la cancellazione automatica?
La nuova eccezione riguarda specificamente le graduatorie dei concorsi ordinari, categoria in cui rientrano anche le procedure PNRR. La cancellazione automatica alla conferma in ruolo resta invece pienamente in vigore per:
- le Graduatorie a Esaurimento (GaE);
- le graduatorie di istituto;
- le procedure concorsuali straordinarie.
Perché questa modifica interessa in particolare chi ha partecipato ai concorsi PNRR?
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha portato al bando di più procedure concorsuali in tempi ravvicinati (il primo concorso PNRR, il secondo e il concorso PNRR3), spesso con codici distinti per classi di concorso affini o accorpate, come nel caso dei codici AM48 e AS48, oppure AM01 e AS01. Non è infrequente che uno stesso candidato, abilitato su più discipline, abbia partecipato e vinto contemporaneamente più di una di queste procedure. Per questa platea specifica di docenti, la modifica normativa rappresenta una tutela concreta: la scelta di quale posto accettare per primo non comporta più la rinuncia automatica e definitiva all’altra posizione acquisita.
Cosa significa per lo scorrimento delle graduatorie?
Una conseguenza indiretta, segnalata dagli stessi commentatori della norma, riguarda i tempi di scorrimento delle graduatorie. Se in precedenza un doppio vincitore, una volta confermato in ruolo, liberava automaticamente entrambe le posizioni occupate nelle due graduatorie, ora ne libera solo una: quella su cui ha effettivamente preso servizio. L’altra resta occupata dalla sua posizione fino a quando non deciderà, eventualmente, di accettare anche quella nomina. Questo può tradursi, in alcune classi di concorso con molti doppi vincitori, in uno scorrimento più lento per gli idonei collocati nelle posizioni successive.
Cosa deve sapere chi si trova in questa situazione
Chi ha vinto più concorsi ordinari o PNRR per classi di concorso diverse, ed è in attesa di completare l’anno di formazione e prova su una di esse, non deve più preoccuparsi di perdere automaticamente la posizione nell’altra graduatoria una volta confermato in ruolo. Resta comunque necessario monitorare le comunicazioni del proprio Ufficio Scolastico e le eventuali istruzioni operative specifiche, dato che la norma di riferimento è ancora in fase di conversione in legge.
Per un quadro più ampio sulle procedure del concorso PNRR3 e sulle relative graduatorie, avevamo già approfondito l’argomento in Concorso Docenti PNRR3: iniziano le graduatorie, al via anche le convocazioni per le assunzioni 2026/27.
Domande frequenti
Chi vince due concorsi PNRR per classi di concorso diverse perde la seconda graduatoria dopo la conferma in ruolo? No, con la nuova norma non è più così: la cancellazione automatica non si applica più alle graduatorie dei concorsi ordinari, PNRR incluso.
Questa novità vale anche per le GaE? No, la cancellazione automatica alla conferma in ruolo resta valida per le Graduatorie a Esaurimento, le graduatorie di istituto e le procedure concorsuali straordinarie.
Da quando è in vigore questa modifica? È stata recepita dal Ministero con la nota n. 23189 del 9 settembre 2026, sulla base di una norma di rango primario attualmente in corso di conversione in legge.
Chi ha già subito la cancellazione prima di questa modifica può essere reintegrato? Non è un aspetto chiarito dalle fonti finora disponibili: è opportuno rivolgersi al proprio Ufficio Scolastico per una valutazione della situazione specifica.
Conclusione
La fine della cancellazione automatica dalle graduatorie dei concorsi ordinari rappresenta una tutela concreta per chi ha costruito, con il merito, più di una posizione utile all’ingresso in ruolo. Resta da vedere, nei prossimi mesi, come questa modifica influenzerà in pratica i tempi di scorrimento delle graduatorie nelle classi di concorso con il maggior numero di doppi vincitori.
Fonti ufficiali
- Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 23189 del 9 settembre 2026
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, art. 13, comma 5, come modificato dall’art. 144 del decreto attualmente in fase di conversione in legge
